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La convivenza presunta attesta la validità dell’atto notificato per via postale diretta

lentepubblica.it • 3 Settembre 2014

La “supposizione” si può superare solo attraverso la prova, posta a carico dell’intestatario, dell’assoluta estraneità di chi ha firmato la ricevuta di avvenuta consegna

In caso di notificazione postale diretta, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia del destinatario, il rapporto di convivenza, ancorché non esplicitato nell’avviso di ricevimento, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l’atto da notificare.
Questa, in sintesi, la regola interpretativa riaffermata dalla Cassazione con la sentenza 15973/2014, ove è stato altresì ribadito che la riferita presunzione può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell’assoluta estraneità della persona, che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, alla propria sfera personale o familiare.
 
La vicenda di merito e il ricorso in Cassazione
Un contribuente impugnava, in Commissione tributaria provinciale, una cartella di pagamento, relativa all’imposta di registro, notificatagli a seguito del trasferimento di un immobile disposto con sentenza del tribunale di Roma.
 
La pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso, veniva confermata dal Collegio tributario regionale del Lazio.
 
Avverso la decisione d’appello, la parte privata proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.
 
L’interessato lamentava:

  1. carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove, a suo dire, la sentenza della Ctr aveva ritenuto comprovata la regolare notificazione dell’avviso di liquidazione effettuata nelle mani della madre convivente del destinatario dell’atto tributario
  2. violazione dell’articolo 7 della legge 890/1982, non avendo la Ctr – a detta dell’istante – tenuto conto che, tra lui e la madre, non sussisteva il rapporto di convivenza richiesto da quella norma.

La pronuncia della Corte
I giudici di legittimità, con la sentenza 15973/2014, hanno ritenuto il ricorso infondato, condannando, inoltre, il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia, di 4mila euro di oneri processuali, oltre che delle spese prenotate a debito.
 
In prima battuta, il Collegio ha rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi di ricorso, per mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata dall’ufficio per l’invio dell’atto, documento – si legge nella pronuncia – “la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza delle censure proposte in questa sede”.
 
In più, osserva la pronuncia in esame, l’interessato non ha fornito alcuna prova utile a contrastare l’affermazione della motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza del rapporto di convivenza tra il contribuente e la madre che aveva ricevuto l’atto.
In proposito, spiega la Corte, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia del destinatario, “il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare”.
Di conseguenza, per affermare la nullità della notifica, non è sufficiente neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, mentre la riferita presunzione “può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell’insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell’atto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006)”.
 
Osservazioni
Il giudizio – emesso in relazione a una fattispecie in cui si discuteva della regolarità della notifica di un atto “sostanziale” – ribadisce una regola interpretativa ormai consolidata, che trova applicazione anche in materia di notificazioni di atti del processo tributario eseguite mediante spedizione “diretta” (senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore) a mezzo plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, modalità prevista dall’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992.
 
In queste ipotesi, secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento, ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non sono quelle di cui all’articolo 139 cpc, ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità della notificazione quando l’avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, è sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulta, dallo stesso avviso, la qualità o la relazione con il destinatario dell’atto, salva la facoltà per quest’ultimo di dimostrare l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare.
 
La sentenza, dunque, riafferma il principio secondo cui la convivenza, anche soltanto temporanea, è presunta sulla base della circostanza che il familiare sia stato trovato nell’abitazione e abbia accettato il piego, e, pertanto, il fatto che tale persona non venga indicata esplicitamente come convivente nell’avviso di ricevimento non è, di per sé solo, elemento sufficiente a comportare la nullità della notificazione (cfr Cassazione, pronunce nn. 25616/2010 e 1906/2008).

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Massimo Cancedda

 

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